ASPETTI NORMATIVI - Comunicazione polivalente (Spesometro)

ASPETTI NORMATIVI

In questo articolo riassumiamo gli aspetti normativi del modello di comunicazione polivalente.

Aspetti Normativi Comunicazione polivalente

Con provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello da utilizzare per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Il provvedimento ha ridefinito inoltre le scadenze di presentazione.

NB: un restyling del modello è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 10 ottobre 2013.

Di seguito saranno evidenziate le principali novità che interessano tale modello.

Il modello

La prima novità è che, rispetto al passato, l’Agenzia ha predisposto un modello utilizzabile per l’adempimento in esame (in precedenza vi erano esclusivamente delle specifiche tecniche in base alle quali inviare i dati).

Si tratta di un modello composto da numerosi quadri che, come vedremo, in alcuni casi possono coesistere ed in alcuni casi sono alternativi tra di loro. Va inoltre utilizzato per presentare/comunicare molte più operazioni rispetto al passato. In dettaglio sono previsti:

- un Frontespizio: dove, oltre alla consueta indicazione dei dati del contribuente e dell’impegno all’invio telematico, vanno specificate talune caratteristiche della comunicazione stessa (tipo di invio, formato di comunicazione dei dati, quadri compilati);

- una serie di quadri, dedicati ad accogliere le informazioni circa le operazioni da comunicare:

     o QUADRI IN FORMA AGGREGATA

        - quadro FA: operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata

        - quadro SA: operazioni senza fattura esposte in forma aggregata

        - quadro BL: operazioni con soggetti non residenti/acquisti di servizi da non residenti, esposti in forma aggregata; operazioni Black List

    o QUADRI IN FORMA ANALITICA

        - quadro FE: fatture emesse/documenti riepilogativi

        - quadro FR: fatture ricevute/documenti riepilogativi

        - quadro NE: note di variazione emesse

        - quadro NR: note di variazione ricevute

        - quadro DF: operazioni senza fattura

        - quadro FN: operazioni con soggetti non residenti

    o ALTRI QUADRI

        - quadro SE: acquisti servizi da non residenti/acquisti da San Marino

        - quadro TU: operazioni legate al turismo – art. 3, comma 2-bis, DL n. 16/2012

        - un quadro finale TA che consiste nel riepilogo delle operazioni esposte nel modello, ripartite per categoria.

Modalità di predisposizione della comunicazione

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma:

- aggregata;

- analitica.

L’opzione va evidenziata nel frontespizio ed è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione (anche in caso di invio sostitutivo); inoltre, come già notato, comporta la necessità di andare a compilare quadri diversi del modello di comunicazione.

La comunicazione deve essere obbligatoriamente presentata in forma analitica per alcune tipologie di operazioni:

- acquisti da operatori economici sammarinesi;

- acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 (ossia con volume d’affari non superiore ad € 7.000);

- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo .

Elementi della comunicazione “aggregata”

In modalità aggregata, per  ciascuna controparte

- relativamente alle operazioni documentate da fattura e

- distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti gli elementi informativi da comunicare sono:

        • partita IVA o, in mancanza, codice fiscale;

        • numero delle operazioni aggregate;  

        • importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;  

        • importo totale delle operazioni fuori campo IVA;  

        • importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;

        • importo totale delle note di variazione;  

        • imposta totale sulle operazioni imponibili;  

        • imposta totale relativa alle note di variazione.  

Devono essere distintamente comunicati altresì i dati delle  operazioni/acquisti  di  servizi  con/da soggetti non residenti.

Per le operazioni senza obbligo di fatturazione occorre invece comunicare:

• codice fiscale del cessionario o committente,

• numero delle operazioni;

• i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere (ossia per individuare in quale annualità inserire il singolo documento), il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione (per le operazioni attive) o ricezione (per le operazioni passive) del documento.

Elementi della comunicazione “analitica”

Se il contribuente opta per inviare i dati relativi alle singole fatture in maniera analitica, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione sono:

• anno di riferimento;

• partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell’acquirente/committente;  

• per ciascuna fattura emessa:  

    -  data del documento;

    -  corrispettivo al netto dell’IVA;  

    -  imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente;

    -  data di registrazione;

• per ciascuna fattura d’acquisto:  

    -  data di registrazione;

    -  corrispettivo al netto dell’IVA;  

    -  imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente;

    -  data del documento;  

• in caso di utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96:  

    -  numero del documento;

    -  ammontare complessivo imponibile delle operazioni;

    -  ammontare complessivo dell’imposta;  

• per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo delle note di variazione e dell’eventuale imposta afferente.

Per le operazioni senza fattura esposte in forma analitica vanno indicati:

• anno di riferimento;

• codice fiscale del cessionario o committente;

• i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini della comunicazione degli elementi informativi, il soggetto obbligato fa riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni.

All-in-one: le altre comunicazioni incorporate nel modello

Per inciso, si segnala una importante novità del modello: esso è diventato polivalente (cd. all-in-one), incorporando molte comunicazioni che in passato erano oggetto di separato invio all’Agenzia delle Entrate. Si tratta nello specifico di:

Leasing e noleggi

Comunicazione delle operazioni effettuate da parte di operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili. La sostituzione, come detto, è solo parziale in quanto l’utilizzo del nuovo modello è alternativo al modello approvato con Provvedimento direttoriale del 21.11.2011 (i contribuenti possono continuare ad utilizzarlo).

NB.: in passato i soggetti che ponevano in essere dette operazioni erano tenuti a compilare la comunicazione specifica, includendo in tale comunicazione anche le operazioni che ordinariamente erano destinate ad essere riepilogate nello spesometro, con possibilità comunque di mantenere separate le due comunicazioni. Da notare inoltre che la comunicazione di leasing e noleggi utilizzando il nuovo modello polivalente prevede la data al 12 novembre 2013 per le operazioni 2012, tuttavia sono state comunque fatte salve le comunicazioni 2012 già inoltrate con le vecchie regole entro lo scorso 30 giugno.

Operazioni Black List

Comunicazione operazioni da e verso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 20).

NB.: il precedente modello (approvato con provvedimento del 28/5/2010 e le relative specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento del 5/7/2010) è stato abrogato. Si ricorda che la comunicazione di queste operazioni non avviene annualmente, come per gli altri dati dello spesometro, ma si dovrà inoltrare secondo le scadenze originariamente previste. In particolare, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 5 del provvedimento, per tutte le operazioni relative al mese di settembre, ovvero al terzo trimestre del 2013, da comunicare entro il 31 ottobre 2013, deve ancora essere utilizzato il vecchio modello. Il primo impatto degli operatori con la comunicazione “black list” integrata nel modello in commento avverrà il 30 novembre 2013, data entro la quale dovranno essere comunicati i dati di ottobre per i contribuenti mensili. È tuttavia  consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013.

Acquisti da San Marino

Comunicazione operazioni di cui all’art.16 lett. c) del D.M. 24.12.1993: operazioni di acquisto senza Iva effettuate da operatori economici sammarinesi (a decorrere dal 1° ottobre 2013 il modello approvato deve essere utilizzato per dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli eventuali acquisti da San Marino con applicazione del meccanismo del reverse charge).

NB: scompare quindi definitivamente la comunicazione in forma cartacea che doveva essere spedita agli uffici finanziari a norma dell’art.16 lett. c) del D.M. 24 dicembre 1993 delle avvenute registrazioni sui registri Iva acquisti e vendite di tale documento, indicando il numero progressivo annuale attribuito in detti registri al documento oggetto di comunicazione. Tali operazioni devono essere comunicate dal contribuente entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di annotazione dei registri Iva di cui agli articoli 23 e 25 del DPR n.633/72. Anche in questo caso si utilizza il nuovo modello approvato, ma si tratta di un adempimento che segue le proprie regole e le proprie scadenze di presentazione. È tuttavia consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013.

Operazioni legate al turismo

Comunicazione operazioni di cui all’art. 3, co.2-bis del D.L. n.16 del 2.3.2012: acquisti in denaro contante “oltre soglia” effettuati da turisti cittadini extra UE presso commercianti al minuto e agenzie di viaggio (si tratta della deroga al limite di € 1.000 all’utilizzo del contante prevista a favore degli stranieri che sono in Italia per le vacanze).

Soggetti obbligati / operazioni incluse

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini Iva che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali:

- è previsto l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare;

- non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, soltanto se di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo IVA) .

Su questo specifico punto inoltre il provvedimento direttoriale del 3/8/13 al par.3.2. chiarisce che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei € 3.600. Quindi ogni operazione certificata da fattura, sia essa emessa obbligatoriamente o volontariamente, va comunicata (salvo i casi di esonero/esclusione specifici).

N.B. Il provvedimento 2/8/13, al paragrafo 3.3, afferma che in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e soggetti assimilati quali alberghi, ristoranti, ecc.) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR n.633/72, per il 2012 e 2013, possono comunicare soltanto le fatture di importo pari a superiore a € 3.600, al lordo dell’IVA.

Soggetti esonerati

A livello soggettivo sono previsti i seguenti casi di esonero dall’obbligo di comunicazione dei dati:

- i soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi (art.1, commi da 96 a 117 della L. n.244/07) e i soggetti che si avvalgono del regime delle attività imprenditoriali giovanili e lavoratori in mobilità (art.27, commi 1 e 2, D.L. n.98/11);

- gli Enti pubblici (lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico) in relazione alle operazioni effettuate e/o ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale.

Operazioni escluse

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- le importazioni;

- le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente);  

- le operazioni intracomunitarie;  

- le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7,  DPR n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (utenze, telefonia, ecc.);  

- le operazioni di importo almeno pari a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

I termini

Il provvedimento del 2 agosto 2013 definisce e differenzia il termine di presentazione dello spesometro per il 2012 a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello (quindi situazione del 2013 per questo invio) :

- entro il 12 novembre 2013 per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili;

- entro il 21 novembre 2013 per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali.

A decorrere dal periodo di imposta 2013 lo spesometro andrà trasmesso:

- entro il 10 aprile dell’anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili;

- entro il 20 aprile dell’anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali;

NOTE:

1  Il vincolo di analiticità dovrebbe riguardare solo tali operazioni e non anche tutte le altre poste in essere dal soggetto (che quindi dovrebbero poter essere inviate in forma aggregata).

2 Stante la natura polivalente del nuovo modello di comunicazione sono obbligati all’utilizzo del modello, come visto, anche i soggetti passivi che:  

    i. effettuano operazione da e verso soggetti stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. comunicazione black list)

    ii. effettuano operazioni di leasing e noleggio di determinati beni (c.d. comunicazione leasing e noleggi)

    iii. effettuano acquisti senza applicazione dell’iva (e che quindi richiedono l’applicazione del reverse charge) da operatori stabiliti a San Marino

    iv. in qualità di commercianti al minuto, pongono in essere operazioni attive in contanti nei confronti di cittadini extra UE se di importo pari o superiore a mille euro.

In virtù della differente periodicità e finalità delle comunicazioni di cui ai punti precedenti (e a meno di variazioni circa la periodicità delle singole comunicazioni, attualmente in corso di revisione), si attende un chiarimento ufficiale in ordine alla possibilità che le relative informazioni comunicate con l’utilizzo del nuovo modello non siano da riepilogare nuovamente in occasione della presentazione del modello a cadenza annuale (cioè all’atto della presentazione del vero e proprio  “Spesometro”). Si ricordano brevemente le periodicità di presentazione telematica delle diverse comunicazioni richiamate.:

• annuale, per il vero e proprio spesometro,  per la comunicazione dei dati inerenti i leasing e i noleggi e per le operazioni in contanti di importo almeno pari a €1.000 legate al turismo effettuate da soggetti extra-Ue nei confronti di commercianti al minuto e agenzie di viaggi nazionali.

• trimestrale o mensile, per la comunicazione delle operazioni intrattenute con soggetti aventi sede in paesi “black list”;

• mensile, per la comunicazione degli acquisti effettuati da operatori nazionali nei confronti di operatori economici sammarinesi;

Nessun allegato
Nessun multimedia trovato