ASPETTI NORMATIVI - Split Payment

ASPETTI NORMATIVI

In questo articolo sintetizziamo alcuni riferimenti di legge relativi allo split payment

Il meccanismo dello split payment è previsto dall’art. 1, comma 29, lettera b), della legge di Stabilità 2015, che ha introdotto il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale, l’imposta relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione è versata dagli enti stessi della PA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia.

Quindi, l’ente pubblico provvede al pagamento dell’imponibile al fornitore, mentre l’IVA addebitata in fattura dal cedente/prestatore è versata direttamente dall’ente pubblico all’Erario.

La Legge di Stabilità non sembra abrogare il principio del differimento dell’esigibilità dell’imposta, ma è evidente che, se l’imposta addebitata non viene incassata dal fornitore in applicazione dell’art. 17-ter, potrebbe non aver senso parlare di differimento di esigibilità. Inoltre, il Comunicato Mef, in merito all’esigibilità dell’imposta per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, attribuisce direttamente all’Amministrazione acquirente la facoltà di optare per l’esigibilità dell’Iva, alternativamente, al momento del pagamento o al momento della ricezione della fattura.

Si ritiene comunque che, in attesa di chiarimenti, l’imposta vada annotata nel registro delle vendite (senza concorso nella liquidazione periodica) e che, dal punto di vista della registrazione contabile, si debba provvedere allo storno della stessa, dal credito verso il cliente. E’ altrettanto probabile che queste operazioni debbano essere riportate in un rigo specifico della dichiarazione Iva del prossimo anno e che debbano rientrare nel volume d’affari.

Si ritiene, inoltre, che il meccanismo dello split payment non si applichi:

  • alle fatture emesse da professionisti con applicata la ritenuta di acconto;
  • alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie (Regime del margine, agenzie di viaggio );
  • in generale alla fatture che non hanno l’iva esposta per cui anche nei casi di operazioni assoggettate al reverse charge.

Non è chiaro inoltre come vadano gestite le operazioni split payment in presenza di regimi in cui l’imposta è detratta forfettariamente come nel caso ad esempio di regime agricolo o di regime speciale delle società sportive dilettantistiche.

E’ ormai certo invece che tali disposizioni si applichino alle fatture emesse dal 01.01.2015, per le quali l’Iva è esigibile da tale data e non per le fatture emesse prima del 01.01.2015, ancorchè non incassate.

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