ASPETTI NORMATIVI - Comunicazione Black List

ASPETTI NORMATIVI

In questo articolo alcuni aspetti relativi alla normativa per la comunicazione black list

La comunicazione per le operazioni effettuate con paesi “black list” va presentata entro l’11 aprile per i contribuenti mensili ed entro il 20 aprile per i contribuenti trimestrali.

L’art. 1, comma 1, del dl 40/2010, come modificato dall’art. 21 del dlgs n. 175/2014, impone ai soggetti passivi di comunicare «tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore a euro 10 mila effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti black list».

PRECISAZIONI

Con la circolare n. 31/2014, l’Agenzia delle entrate, in relazione alla nozione di «importo complessivo annuale», ha precisato che il limite dei 10 mila euro introdotto dal citato art. 21, diversamente dal precedente limite di 500 euro, non riguarda la singola operazione, ma l’importo complessivo annuo, da intendersi riferito al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi black list.

Di conseguenza, l’obbligo della comunicazione scatta una volta che risulti superato il limite di 10 mila euro di valore complessivo di operazioni.

PROCEDURA

La stampa STCFBLI “Stampa progressivi clienti/fornitori per black list” è stata modificata per poter effettuare il controllo sul limite dei 10 mila euro.

Nella richiesta di stampa occorre:

- impostare il campo “Anno di elaborazione” indicandovi “2015”;

- impostare il campo “Denuncia” indicandovi “Annuale”;

- confermare le impostazioni successive.

Nella stampa che così si ottiene è esposto un totale generale, pertanto eseguendola sia per i clienti che per i fornitori è possibile verificare se le operazioni complessivamente effettuate nell’anno superano i 10.000 euro.

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