ASPETTI NORMATIVI - Maxi Ammortamenti per beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016

ASPETTI NORMATIVI

In questo articolo riassumiamo gli aspetti normativi relativi ai Maxi Ammortamenti secondo l’art. 1, commi da 91 a 94 e 97 della Legge di Stabilità 2016

L’art. 1, commi da 91 a 94 e 97 della Legge di Stabilità 2016 ha previsto la maggiorazione (nella misura del 40%) del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi (in proprietà / leasing), acquisizione che deve essere avvenuta nel periodo tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 ed effettuata da imprese / esercenti arti e professioni.

La disposizione in esame. a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria / semplificata), riguarda:

- i titolari di reddito d’impresa;

- i lavoratori autonomi;.

L’agevolazione non interessa i soggetti in regime forfetario, posto che gli stessi determinano il reddito applicando il coefficiente di redditività ai ricavi / compensi.

La misura del super ammortamento o maxi ammortamento consiste quindi nell’agevolare gli investimenti produttivi delle imprese, grazie ad un’accelerazione del processo di ammortamento fiscale del cespite in oggetto.

Attraverso il super ammortamento o maxi ammortamento le aziende che investono in beni strumentali possono ammortizzare fiscalmente il bene al 140 per cento in luogo del 100 per cento.

L’incremento del costo di acquisizione del 40%, come si dirà meglio in seguito, rileva esclusivamente per la determinazione delle quote di ammortamento deducibile fiscalmente. La disposizione opera solo ai fini IRES/IRPEF e non ai fini IRAP.

L’ammortamento maggiorato non influisce in alcun modo nella rilevazione delle quote di ammortamento dei beni nel Conto Economico, che restano ancorate ai coefficienti tabellari di cui al decreto 31 dicembre 1988, in quanto la maggiorazione è fruita tramite una variazione in diminuzione nel modello Unico.

Relativamente agli acquisti di veicoli nuovi la norma prevede una doppia agevolazione:

1) incremento del 40% del costo di acquisizione,

2)  incremento nella medesima misura del 40% dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), i quali, sotto il profilo del tetto massimo del costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto, dovrebbero quindi essere pari a:

- 25.306 euro per autovetture e autocaravan (in luogo dell’ordinario 18.075,99);

- 5.784 euro per i motocicli (in luogo dell’ordinario 4.131,66);

- 2.892 euro per i ciclomotori (in luogo dell’ordinario 2.065,83).

In tutti i casi il maggior valore (40%) che si viene a determinare non ha effetto ai fini:

- del calcolo della plus / minusvalenza in caso di cessione del bene;

- del limite di deducibilità delle spese di manutenzione;

- sul test di verifica dell’operatività;

- dell’applicazione degli studi di settore.

Si ritiene che l’agevolazione:

- spetti anche per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;

- aspetti anche per i beni realizzati in economia e mediante contratto di appalto;

- non sia applicabile con riferimento ai beni utilizzati sulla base di un contratto di noleggio.

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