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18-July-2016

Le novità in campo web per gli studi legali

La modifica dell'art. 25 del codice deontologico offre agli avvocati e agli studi legali nuove opportunità nella promozione della propria attività online. In questo articolo vediamo insieme quali sono le modifiche e come possono essere favorevoli alla pianificazione di una strategia di web marketing.

Al Web Marketing Festival 2016 di Rimini abbiamo seguito una lezione molto interessante relativa agli STUDI LEGALI/AVVOCATI e alla possibilità di sfruttare Internet per la promozione della loro attività.

Questa tematica è stata regolata nel corso degli anni dal codice deontologico che nel 2016 ha subito delle variazioni, in particolare per l'art. 35 che è quello che regola indirettamente anche la questione della presenza online degli studi.

In poche parole, l'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Come vediamo dall'articolo 35 riportato alla fine di questa pagina, scompare ogni riferimento al tipo di sito web gestito personalmente, con conseguente via libera alla pubblicità sui social network e alla vendita di banner pubblicitari sul proprio sito.

COSA PUO' FARE IL GRUPPO BELLACHIOMA ATTRAVERSO LA SUA WEB AGENCY B@Z SRL (WWW.BAZWEB.IT) PER AFFIANCARE UNO STUDIO LEGALE NELLA CORRETTA PROMOZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA' E CONSEGUENTEMENTE NELLA RICERCA DI NUOVI CLIENTI?

Per prima cosa è importante per noi stabilire insieme allo studio legale quali siano i suoi obiettivi: la ricerca di nuovi clienti non sempre è l'obiettivo primario, infatti, altri obiettivi altrettanto validi potrebbero essere il miglioramento o la creazione di una reputazione online; la divulgazione di notizie di settore; la promozione di attività formative; etc.

Stabilito l'obiettivo, il nostro lavoro è trovare gli strumenti web migliori per valorizzarli. Un sito web è solo uno dei tasselli disponibili. Infatti, esistono altri vari strumenti come le landing pages, la pubblicità online, la registrazione nelle business directory, la creazione di canali social, la pianificazione di content marketing, l'email marketing, e altri ancora che possono essere funzionali al proprio obiettivo.

Per maggiori informazioni contattateci noi di Bellachioma o i nostri colleghi di B@z Web e saremo lieti di organizzare un incontro per discutere le potenzialità del web per il vostro studio legale.

Art. 35 - Dovere di corretta informazione

1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.

3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.

4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche, specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.

5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.

6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.

7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.

8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorchè questi vi consentano.

9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.