Comunicazioni e notifiche

11-January-2017

News Tecnica – CONTABILITA’ SEMPLIFICATA PER CASSA

La "legge di Stabilità 2017" ha previsto per le imprese minori a contabilità semplificata l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito, in favore dell’adozione del principio di cassa.

A partire dal 01-01-2017, l’articolo 1, commi da 17 a 23, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Stabilità 2017) ha previsto per le imprese minori a contabilità semplificata l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito, in favore dell’adozione del principio di cassa, già previsto per gli esercenti arti e professioni.

In particolare, il reddito d’impresa è ora pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.

A tale importo vanno aggiunti:

  • l’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore di cui all’art. 57, TUIR;
  • i redditi (proventi immobiliari) di cui all’art. 90, comma 1, TUIR;
  • le plusvalenze di cui all’art. 86, TUIR;
  • le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR

e sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all’art. 101, TUIR.

Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le esistenze iniziali / rimanenze finali.

**** Il principio di competenza è stato confermato per la deduzione delle quote di ammortamento, le perdite di beni strumentali / su crediti, l’accantonamento TFR e sono state altresì confermate le deduzioni forfetarie per gli intermediari / rappresentanti di commercio, per gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera, per gli autotrasportatori e per i distributori di carburante. ****

Da notare che anche il valore della produzione netta ai fini Irap verrà determinato secondo il criterio della cassa.

A livello contabile il modificato art. 18, DPR n. 600/73 prevede 3 alternative:

1) in base al comma 2 le imprese minori potranno istituire appositi registri (2 distinti) nei quali annotare, cronologicamente – con riferimento alla data di incasso o di pagamento –, i ricavi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio, indicando il relativo importo, le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura / altro documento emesso; i diversi componenti positivi e negativi di reddito, invece, andranno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;

2) in base al comma 4 le imprese minori potranno limitarsi alla tenuta dei registri Iva con l’aggiunta dei componenti non rilevanti a tali fini; qualora alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda l’incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nel relativo anno, nei registri occorre riportare l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. I ricavi e le spese saranno poi separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d’imposta in cui avviene l’incasso o il pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA;

3) in base al comma 5 le imprese minori potranno anche decidere per la tenuta dei soli registri ordinari Iva con la presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA): tale 3^ opzione è vincolante per almeno un triennio.

Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative delle disposizioni ora esaminate.

Esistono al momento dei dubbi evidenziati dalla stampa specializzata soprattutto su quali ricavi/costi considerare come sospesi e come comportarsi in caso di regimi iva particolari (beni usati, agenzia viaggi, ventilazione, etc.)

Da un punto di vista operativo Teamsystem fornirà un primo aggiornamento dei programmi entro il 15/20 gennaio 2017 dove poter impostare sull’anagrafica ditta la scelta adottata.

Nel caso in cui si scelga di adottare l’opzione del punto 3) non saranno necessarie modifiche al programma di prima nota e le registrazioni seguiranno le regole degli anni precedenti per le semplificate.

In tale situazione è possibile inserire i movimenti di prima nota relativi all’anno 2017 (fatture/movimenti contabili) già con la versione MULTI in vostro possesso (2016.03.01) e non occorre attendere aggiornamenti.

Viceversa per chi non intende adottare l’opzione di cui al punto 3) e quindi dovrà rilevare per ogni documento registrato l’incasso/pagamento, con l’attuale versione di MULTI non è possibile inserire in prima nota movimenti relativi all’anno 2017 (sia Iva che contabili); sarà necessario attendere la versione del 15/20 gennaio 2017 dove verranno date indicazioni su come operare.