Comunicazioni e notifiche

29-September-2016

SI ESTENDE LA PLATEA DI SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO DATI SPESE SANITARIE 2016 AL STS

Con un recente Decreto il MEF ha esteso l’obbligo di invio dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria (STS), per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, alle c.d. “parafarmacie”, a psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha individuato con uno specifico Provvedimento le modalità di trattamento dei dati da inviare da parte dei nuovi soggetti obbligati (accesso, consultazione, opposizione, conservazione).

Le specifiche tecniche e le modalità operative dettagliate per assolvere all’obbligo in esame da parte dei nuovi soggetti saranno definite con un prossimo Decreto.

Come noto, ai sensi del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati entro il 31.1 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, per la predisposizione del mod. 730 / UNICO precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il MEF ha fissato al 31/10/2016 il termine entro il quale i nuovi soggetti sono obbligati all’invio dei dati sanitari, sono tenuti a presentare la richiesta delle credenziali di accesso al STS. Come per le categorie con obbligo dal 2015, le categorie in oggetto possono assolvere a tale adempimento tramite invio diretto o tramite soggetto delegato.

Recentemente:

  • con il Decreto 1.9.2016, pubblicato sulla G.U. 13.9.2016, n. 214, il MEF ha ampliato la platea di soggetti tenuti ad assolvere l’adempimento in esame come di seguito esposto;
  • con il Provvedimento 15.9.2016 l’Agenzia delle Entrate ha di fatto esteso le modalità di accesso / consultazione / opposizione / conservazione dei dati già previste dal citato Provvedimento 29.7.2016 ai dati “trattati” dai nuovi soggetti obbligati.

Con il citato Decreto 1.9.2016, il MEF estende l’obbligo in esame anche ai seguenti soggetti:

  1. esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004 (c.d. “parafarmacie”);
  2. iscritti all’Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
  3. iscritti all’Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
  4. iscritti all’Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
  5. iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
  6. esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
  7. iscritti all’Albo dei veterinari. In tal caso l’invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

Quanto sopra trova applicazione con riferimento ai dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a decorrere dall’1.1.2016.

Fonte/Riferimenti:

  • Art. 3, D.Lgs. n. 175/2014
  • DM 1.9.2016
  • Provvedimento Agenzia Entrate 15.9.2016